1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «un terzo, arrotondato aritmeticamente» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto» e le parole: «sedici unità» sono sostituite dalle seguenti: «dodici unità»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione
b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 45 consiglieri».